La responsabilità dei medici e degli altri operatori sanitari è stata da sempre oggetto di vivaci discussioni sia in ambito dottrinale che giurisprudenziale.
Da par suo il Legislatore negli ultimi anni ha cercato, ad avviso di chi scrive senza riuscirvi , di introdurre delle nuove disposizioni col chiaro intento di sopire il conflitto in atto, alleviare la dolente posizione dei sanitari, nonché meglio tutelare i pazienti vittime, loro malgrado, di casi di malasanità.
Già con il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni nella legge 8 novembre 2012, n. 189 (c.d. legge Balduzzi) si è cercato di chiarire i confini della responsabilità penale in ambito sanitario, ed infatti a tenore dell’art. 3 della predetta legge “L’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve…omissis.”.