PATTEGGIAMENTO: LA PENA CONCORDATA VA RIVISTA SE INTERVIENE UNA LEGGE SUCCESSIVA PIU’ FAVOREVOLE.

PATTEGGIAMENTO: LA PENA CONCORDATA VA RIVISTA SE INTERVIENE UNA LEGGE SUCCESSIVA PIU’ FAVOREVOLE.

Con una importante decisione, segnatamente la n. 6579/17 la Terza Sezione della Suprema Corte ha avuto modo di affermare che un eventuale mutamento della cornice edittale, in senso più favorevole all’ indagato/imputato, può determinare un travolgimento dell’accordo intervenuto fra lo stesso ed il Pubblico Ministero, benché tale accordo sia stato “ratificato” dal Giudice in sentenza .

E ciò, si badi, anche quando la pena in concreto irrogata rientri comunque nella cornice edittale della disciplina sopravvenuta, atteso che la sanzione inflitta sulla base di una pena edittale successivamente modificata in senso favorevole è da ritenersi comunque “illegale”.

Una lettura costituzionalmente orientata della vicenda impone infatti, in virtù dei principi di uguaglianza, proporzionalità e di finalità rieducativa della pena, che la stessa sia rivista ed individuata sulla base dei parametri edittali modificati dal legislatore in termini di minore gravità.

Dunque, l’eventuale sanzione inflitta con sentenza emessa ex art. 444 e ss c.p.p. sulla base di una pena edittale successivamente modificata in senso più favorevole all’ imputato/indagato è da considerarsi adottata “contra legem”.

Al fine di ottenere una rimodulazione degli accordi, è pero necessario che la sentenza non sia passata in giudicato e comunque sia instaurato nei termini di legge un ricorso per Cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Incardinato il giudizio di legittimità, differentemente da quanto accade in altri casi esaminati dagli Ermellini, la sua eventuale infondatezza e/o inammissibilità non rappresenterà una barriera preclusiva per la predetta rideterminazione.

Ed infatti, in armonia col suo precedente orientamento (cfr Cass. Sez. Un. n. 46653/15), la Corte ha ribadito che tale circostanza, comportando una illegalità della pena, è rilevabile anche d’ufficio.

Viene cosi dato ampio respiro al fondamentale principio del Favor rei nel caso di successione di legge penale ex art. 2 c.p.

 

Altri articoli