
IL NUOVO VOLTO DELLA RESPONSABILITA’ PENALE DEI SANITARI. BREVI RIFLESSIONI.
La responsabilità dei medici e degli altri operatori sanitari è stata da sempre oggetto di vivaci discussioni sia in ambito dottrinale che giurisprudenziale.
Da par suo il Legislatore negli ultimi anni ha cercato, ad avviso di chi scrive senza riuscirvi , di introdurre delle nuove disposizioni col chiaro intento di sopire il conflitto in atto, alleviare la dolente posizione dei sanitari, nonché meglio tutelare i pazienti vittime, loro malgrado, di casi di malasanità.
Già con il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni nella legge 8 novembre 2012, n. 189 (c.d. legge Balduzzi) si è cercato di chiarire i confini della responsabilità penale in ambito sanitario, ed infatti a tenore dell’art. 3 della predetta legge “L’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve…omissis.”.
La norma in esame ha, di fatto, dato luogo ad una parziale abrogazione degli artt. 589 e 590 c.p. nei confronti dei sanitari per fatti riguardanti la propria attività e commessi in regime di adozione delle linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, enucleando due sottofattispecie, una che conserva natura penale, caratterizzata dalla colpa grave, e l’altra divenuta penalmente irrilevante, caratterizzata dalla colpa lieve.
I Giudici chiamati ad applicare tale disposizione hanno mostrato diverse perplessità sia in ordine alla sua compatibilità costituzionale (in relazione agli artt. 3, 24, 25, 27,28, 32, 33, 111) sia in relazione alla sua applicazione nel merito, da i più ritenuta riferibile solo ai casi di imperizia.
Sulla scia della predetta riforma il Legislatore è nuovamente intervenuto sul tema con l’obiettivo di delimitare ulteriormente l’area del penalmente rilevante in ordine ai reati di lesioni ed omicidio -colposi- commessi dagli esercenti la professione sanitaria.
Ed infatti, l’art. 6 della legge n. 24/2017 (legge Gelli)- in vigore il prossimo 1° aprile 2017- prevede una modifica al codice penale attraverso l’inserimento di un nuovo articolo dedicato appositamente alla condotta dei sanitari.
Con il nuovo art. 590-sexies c.p., si dispone che, “Se i fatti di cui agli articoli 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni personali colpose) sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma. Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto”.
Da una prima lettura si evince agevolmente il superamento della distinzione operata dalla legge Balduzzi fra colpa lieve e colpa grave, attraverso la previsione della non punibilità per qualsiasi atto imperito ( non anche negligente o imprudente) e colposo posto in essere dall’esercente che si muova all’interno delle linee guida o delle buone pratiche clinico-assistenziali.
A ben vedere, la non punibilità così come formulata rischia di incentivare il professionista ad operare in maniera acritica ed aderente ai protocolli, condotta che ad ogni modo gli garantirebbe l’impunità, disincentivando, di converso, il sanitario che, rilevata la specificità del caso, voglia discostarsi dalle linee guida. Difatti, in tale ultima evenienza, nel caso di esito infausto il professionista rimarrebbe scoperto di qualsivoglia “immunità”.
A parere di chi scrive, entrambe le norme, nate con l’intento di scongiurare la c.d.“ medicina difensiva ” (cioè quei eventuali comportamenti dei sanitari volti più ad evitare eventuali addebiti penali che non a prendersi cura del paziente), potrebbero in realtà sortire l’effetto contrario, spostando l’attenzione del sanitario dal caso concreto alle linee guida (con l’aberrante e potenziale conseguenza di ledere un diritto fondamentale come la salute) .
E’ chiaro che un ruolo fondamentale gioca l’individuazione, da parte del professionista, delle “specificità del caso concreto”. Ma, se agevole pare lo scostamento dalle linee guida nei casi di evidente specificità. Difficilmente il sanitario si scosterà dai protocolli nei casi di specificità accompagnata anche da piccoli margini di incertezza.
Ci si appella dunque alla coscienza ed alla professionalità degli operatori sanitari che, individuate eventuali specificità del caso, siano in grado di scostarsi dalle linee guida ritenute nella specie non idonee, al gravoso costo di rinunciare all’impunità ma, certamente, con il prezioso effetto di meglio tutelare la salute del paziente.