EQUITALIA: LA RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE NON EQUIVALE A RICONOSCIMENTO DEL DEBITO.

EQUITALIA: LA RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE NON EQUIVALE A RICONOSCIMENTO DEL DEBITO.

Il periodo storico attuale, segnato dalla profonda e trasversale crisi economica, ha generato un incremento delle “liti” fra cittadini, imprese ed il fisco. In tale contesto, il proliferare delle cartelle esattoriali è stato esponenziale ed ha indotto milioni di utenti a trattare con l’ente di riscossione.

Molti hanno cercato di contrastare le pretese dell’ ente di riscossione impugnando la cartella per vizi di forma o comunque contestando lo stesso credito, molti altri, in mancanza dei predetti presupposti, hanno cercato di alleviare la propria situazione chiedendo un pagamento rateale degli importi.

Ciò posto,  v’è dunque da chiedersi se l’eventuale richiesta di rateizzazione del debito costituisca riconoscimento dello stesso in un eventuale giudizio. Sul punto ha fornito risposta una recentissima decisione – la  n° 3347/17 – della Suprema Corte,  accolta con favore da milioni di contribuenti – in cui sostanzialmente si è affermato che:

Costituisce principio generale nel diritto tributario che non si possa attribuire al puro e semplice riconoscimento, esplicito o implicito, fatto dal contribuente d’essere tenuto al pagamento di un tributo e contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateizzazione o di altri benefici), l’effetto di precludere ogni contestazione in ordine all’an debeatur, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario. Siffatto riconoscimento esula, infatti, da tale procedura, regolata rigidamente e inderogabilmente dalla legge, la quale non ammette che l’obbligazione tributaria trovi la sua base nella volontà del contribuente. Le manifestazioni di volontà del contribuente, pertanto, quando non esprimano una chiara rinunzia al diritto di contestare l’an debeatur, debbono ritenersi giuridicamente rilevanti solo per ciò che concerne il quantum debeatur, nel senso di vincolare il contribuente ai dati a tal fine forniti o accettati. Ciò non esclude che il contribuente possa validamente rinunciare a contestare la pretesa del fisco, ma, perchè tale forma di acquiescenza si verifichi, è necessario il concorso dei requisiti indispensabili per la configurazione di una rinuncia, e cioè: 1) che una controversia tra contribuente e fisco sia già nata e risulti chiaramente nei suoi termini di diritto o, almeno, sia determinabile oggettivamente in base agli atti del procedimento; 2) che la rinuncia del contribuente sia manifestata con una dichiarazione espressa o con un comportamento sintomatico particolare, purchè entrambi assolutamente inequivoci“.

Una pronuncia positiva per molti debitori che tendenzialmente non vedranno preclusa la possibilità di contestare la cartella esattoriale neanche a seguito della già formulata richiesta di rateizzazione.

 

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